Ricorso Multa Stato di Necessità
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Requisiti dello stato di necessità
Per stato di necessità si intende quella particolare situazione in cui viene a trovarsi un soggetto, tale che questi è condizionato suo malgrado nel compimento di determinate azioni che possono talvolta assumere condotte giuridicamente rilevanti sotto il profilo civile, penale ed amministrativo.
Frequentemente accade, infatti, che le infrazioni al Codice delle Strada siano appunto indotte da circostanze contingenti ed urgenti (ad esempio motivi di lavoro, salute etc.), le quali, pur astrattamente riprovevoli, potrebbero in ogni caso giustificare la commissione di una violazione normativa.
Tra le fattispecie da ricomprendere nel concetto di stato di necessità è certamente da annoverare la situazione di pericolo, allorchè una persona pone in essere un comportamento, pure qualificabile negativamente dal punto di vista giuridico, ma originato per evitare un possibile danno concreto, imminente e grave alla persona, non ovviamente ai suoi beni.
Tale pericolo, tuttavia, non deve essere occasionato dalla condotta volontaria e colpevole di colui che agisce. Non può, difatti, avvalersi della predetta causa di giustificazione chi ad esempio ha superato i limiti di velocità per recarsi urgentemente a casa dove era scattato l’allarme antifurto, atteso che in questo specifico caso siamo in presenza di un danno riferito al patrimonio e non alla persona; nella specie, sarebbe stato utile chiamare le forze dell’ordine per intervenire sul posto evitando in tal modo di mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità fisica per un interesse patrimoniale.
Altra e diversa situazione da considerarsi come stato di necessità è rappresentata dall’urgenza dell’azione, ossia dal fatto che il pericolo sia attuale ed imminente e non futuro o già scongiurato. Per potersi parlare di urgenza si richiede, in sostanza, che il pericolo non sia superabile (si pensi al rischio morte) e non vi sia l’intervento di altri soggetti esterni.
In altri termini, la commissione di un fatto contra ius deve essere l’unico modo per evitare il pericolo; conseguentemente, lo stato di necessità non sussiste laddove il pericolo sia evitabile ponendo in essere un comportamento lecito o sia comunque prevedibile, circostanza questa che consentirebbe all’esecutore materiale di adoperarsi per tempo e non vi sarebbe urgenza.
Ancora, un altro requisito imprescindibile affinchè la condotta illecita posta in essere possa considerarsi necessitata consiste nel fatto che il danno che si cerca di scongiurare con tale simile comportamento non sia di lieve entità; al contrario, tale danno deve essere particolarmente grave tanto da rappresentare per colui che agisce in tal modo, nel caso di specie per l’automobilista che contravviene a una norma del Codice della Strada, una situazione di pericolo per la sua vita o incolumità fisica.
A tal proposito, pur non dovendo ricorrere necessariamente il caso di rischio morte, occorre che in ogni caso vi sia un fatto grave da affrontare ed evitare.
Ciò che, infine, rileva ai fini della sussistenza dello stato di necessità è la percezione soggettiva della gravità e dell’urgenza, non quella effettiva, sicchè ad esempio rientra nella fattispecie in esame la corsa furibonda in ospedale da parte di chi scambia delle semplici fibrillazioni cardiache per un infarto, sebbene poi gli accertamenti dei medici abbiano esito totalmente diverso.
Inoltre, il danno che si intende ovviare con la propria condotta illecita deve essere sempre proporzionato al pericolo procurato.
Ricorso Multa per Stato di Necessità
La sussistenza dei presupposti sopra richiamati potrebbe giustificare in qualche misura la condotta antigiuridica posta in essere dal soggetto e, nel caso che qui ci occupa, potrebbe dar luogo all’annullamento della sanzione amministrativa applicata per la violazione di norme del Codice della Strada.
Si pensi, ad esempio, al caso del passaggio con luce semaforica rossa da parte di un automobilista, tra l’altro ripreso chiaramente dalle telecamere posizionate sul luogo della commessa infrazione; ebbene, trattasi di una fattispecie talmente evidente e pacificamente accertata che per il contravventore non resterebbe altra possibilità che prendere atto della sanzione e, di conseguenza, pagare la multa.
Tuttavia, tale suo comportamento violatorio della disciplina dettata dal Codice della Strada, consistente nel passaggio col semaforo rosso, potrebbe nel caso specifico essere causato dall’arrivo di un’autoambulanza a sirene spiegate che lo ha determinato a spostarsi oltre il semaforo oppure, ancora, dall’urgenza di portare la moglie in ospedale perché in preda alle doglie, tali da consentire l’attraversamento dello stesso.
Altra fattispecie che pure potrebbe verificarsi nella pratica è “il superamento del limite di velocità” in autostrada, consentito quando ad esempio esso è determinato dall’urgenza di un papà di dover raggiungere la piazzola di sosta più vicina al fine di somministrare alla propria figlia i medicinali necessari per gestire una improvvisa crisi respiratoria (secondo una recentissima sentenza emessa nel 2018 dal Giudice di Pace di Macerata) ovvero il “passaggio in una zona a traffico limitato” da parte di una persona necessitato dall’impellenza di accompagnare la madre che presentava problemi di deambulazione che le impedivano il tragitto a piedi. La richiamata sentenza afferma il principio secondo cui in questo tipo di situazioni si possono presentare complessità imprevedibili e difficilmente gestibili, nelle quali in applicazione dell’art. 4 della Legge 689/81 la necessità di somministrazione del farmaco era propedeutica all’emergenza impellente insorta.
Orbene, in tali casi, l’automobilista, pur avendo posto in essere una condotta antigiuridica, potrebbe invocare lo stato di necessità, la cui disciplina è contenuta nell’art. 54 del codice penale. Tale disposizione, in particolare, esonera l’autore di un fatto illecito quando la commissione di esso sia stata occasionata dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale e da lui non causato di un danno grave alla persona; la predetta norma dispone, altresì, che per richiedersi la situazione di necessità occorre che non vi siano alternative per evitare il danno e che il comportamento azionato sia proporzionato al pericolo.
Si potrebbe, sul punto, obiettare che la norma testè richiamata, essendo inserita all’interno del codice penale, sia limitata a soli reati penali. Invero, analogamente a quanto previsto in sede penale, una similare causa esimente trova riscontro anche nella legge 689/1981 all’art. 4, il quale prevede che le violazioni amministrative commesse in adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima o, ancora, in stato di necessità o di legittima difesa non siano contestabili al suo autore.
In conclusione, la presenza dei suddetti requisiti potrebbe consentire a colui che ha commesso il fatto di avvalersi di una causa esimente tale da depenalizzare e/o rendere lecita la condotta posta in essere. Pertanto, gli elementi che devono necessariamente concorrere al fine di ottenere l’annullamento della sanzione sono i seguenti:
- la necessità di porre in salvo qualcuno dal verificarsi di un danno;
- deve trattarsi di un danno grave e non di lieve entità;
- il danno deve essere diretto ad una persona;
- il pericolo che si realizzi il danno deve essere attuale, per cui si richiede particolare urgenza di agire;
- non deve esserci volontarietà nella causazione del danno.
Alla luce di quanto sopra esposto appare chiaro che tra le violazioni più frequenti al Codice della Strada per le quali è possibile invocare la scriminante dello stato di necessita ed ottenere, conseguentemente, l’annullamento della multa sono quelle determinate da motivi di emergenza sanitaria.
Per giurisprudenza unanime, infatti, l’applicazione dello “stato di necessità” è subordinata alla superiorità degli interessi che hanno portato alla violazione rispetto a quelli imposti dalle norme sulla circolazione. A tal fine, inoltre, è fondamentale per colui che intende presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa, adducendo come causa giustificativa lo stato di necessità, allegare elementi probatori (testimonianze, certificati medici) a suo sostegno, in modo da avere maggiori possibilità di un suo accoglimento. Lo stato di necessità, pertanto, dovrà essere provato con un nesso di causalità chiaro e preciso.
Stato di necessità putativo
Come precisamente e ampiamente esposto nei capitoli precedenti, per aversi stato di necessità occorre che il pericolo da scongiurare sia reale, concreto, grave ed indifferibile. Un particolare fattispecie, riconosciuta anche da alcune pronunce giurisprudenziali, è rappresentata dal cd. stato di necessità putativo.
Essa si realizza allorchè una persona crede per un errore scusabile di trovarsi in pericolo e che siano, quindi, sussistenti i presupposti richiesti, ma in realtà la situazione immaginata non concreta la ricorrenza di questa causa esimente, come del resto affermato da una sentenza della Cassazione, Sez. III, n. 537 in data 19.1.2000.
Una simile ricostruzione porterebbe a riconoscere la sussistenza dello stato di necessità anche nel caso in cui colui che si determina alla commissione della infrazione sia erroneamente convinto di affrontare una situazione di pericolo di grave danno, sempre che essa sia causata da circostanze oggettive ed imprescindibili che possano fuorviare la reale valutazione e rappresentazione dei fatti. In altre parole, tale causa di giustificazione può ricorrere anche qualora vi sia stato un falso allarme, tale da ingenerare la convinzione di un pericolo grave ed imminente alla persona; sul punto, una sentenza del Giudice di Pace di Agropoli (esattamente la n. 752/2016) ha riconosciuto lo stato di necessità ad un uomo che, temendo seriamente che la moglie potesse essere in preda alle doglie, ha superato i limiti di velocità per recarsi d’urgenza in ospedale. In tal caso, il magistrato ha ritenuto, pertanto, che vi fosse effettivamente il rischio di partorire in auto, sebbene poi i controlli sanitari abbiano escluso che si trattasse di una situazione di emergenza.
In conclusione, ai fini della sussistenza dello stato di necessità, quale causa esimente reale o putativa, occorre darne certa e rigorosa prova, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sostegno probatorio. Secondo l’orientamento giurisprudenziale dei giudici di legittimità (Cassazione Civile, sentenza n. 10121, Sez. VI, dell’11.4.2011), si rende necessario un contemperamento degli interessi in gioco, da un lato lo stato di salute del conducente, dall’altro la incolumità degli utenti della strada, i quali potrebbero essere esposti al pericolo di un danno causato dal fatto di circolare a velocità eccessiva.
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