Ricorso Multa Strisce Blu
Nel corso degli ultimi anni il ricorso massiccio da parte delle Amministrazioni Comunali ad aumentare in maniera esponenziale le aree di sosta a pagamento è stato certamente sorretto dalla necessità di far cassa.
In via di correlato dibattito giuridico – e di fattibilità in senso più pragmatico – si è cercato di trovare la genesi della legittimità di ciò su una presunta differenza semantica tra “parcheggio” e “sosta” .
Termini utilizzati dal vigente Codice della Strada attribuendo per lo più al termine parcheggio il significato di sosta all’interno di un’area di parcheggio e sosta in quanto tale la “fermata” del veicolo sul margine della carreggiata alla stregua di quanto dispone l’art. 157 CdS.
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Ricorso Multa Strisce Blu
In sostanza così facendo si possono aggirare tutte le disposizioni che limitano la sosta a pagamento solo alle aree di parcheggio con peculiarità ben precise; da qui con possibilità di estendere la stessa a tutti i luoghi in cui è possibile effettuare una sosta.
Sorvolando su altre tendenziose argomentazioni rimane il dato ultimo; cioè che ormai nella maggior parte delle città e centri urbani gli spazi utili per la sosta a pagamento siano la maggioranza. Il CdS di fatto usando quali sinonimi i due termini indicati.
Infatti alla luce della considerazione che la sosta non si effettui solo sulla carreggiata – poichè anche l’atto di parcheggiare all’interno di un’area di parcheggio può essere definita quale tipologia di sosta – appare chiaro che qualora l’art. 6 co. 4 indichi “parcheggio o sosta dei veicoli” in realtà stia usando una terminologia dal medesimo significato. Quindi una tautologia.
Sosta sulle strisce blu ed orario del ticket
Al lato pratico pertanto non è affatto infrequente che il malcapitato automobilista trovi sul parabrezza una multa per aver lasciato in sosta il veicolo oltre l’orario coperto dal ticket ; in quanto tale regolarmente acquistato ed esposto in modo ben visibile.
La disamina della situazione, frequente ed apparentemente banale, ha creato una sorta di interpretazioni assai differenti tra loro; tanto da indurre ad esplicitare un parere da parte dello stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ciò ancor più poichè già giurisprudenza di qualche anno fa ( a far data almeno dal 2007 – GDP di Lecce ) disponeva che la sosta in area regolamentata con titolo di pagamento scaduto non costituisse autonoma fattispecie sanzionata ex art. 7 co. 1 lett. f) del Codice della Strada.
Da qui il noto parere 13 marzo 2014 del MIT in cui si precisa che “in materia di sosta gli unici obblighi previsti dal Codice siano quelli indicati dall’art. 157 co. 6” ; cioè in definitiva l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta qualora questa sia permessa per un tempo limitato.
E l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta ove questo esista; essendo possibile irrogare in caso di violazione la sanzione prevista dalla disposizione stessa (art. 157 CdS co. 8 ). Da qui desumendosi come , in aree ove la sosta sia consentita a tempo indeterminato con pagamento di una somma x ad orario , di fatto il pagamento in misura insufficiente costituisca una mera inadempienza contrattuale nei confronti della Società di gestione .
Da tale configurazione, pertanto, deriverebbe in via di principio la possibilità di richiedere all’automobilista solo il pagamento della differenza dei due importi (di solito pochi Euro) e non la sanzione solitamente pretesa dai Comuni per la violazione amministrativa del divieto di sosta.
Da qui ulteriore nota del MIT N. 53284/2015 : in quanto tale alla stregua di un indirizzo di completo affidamento ai Comuni della possibilità di regolamentare in via autonoma le conseguenze della fattispecie. Cioè in via pratica disporre regole di utilizzo degli spazi da parte dei cittadini ed ogni altra normativa in punto. Quindi in ossequio ad una sorta di discrezionalità ed oggettività delle situazioni ogni Amministrazione Comunale potrà scegliere, tra le varie misure disponibili, quella più idonea a rispondere alle esigenze dei cittadini automobilisti.
Altrettanto evidente che la connotazione muti se nell’area di cui si controverta siano fissati limiti massimi di sosta e la stessa non sia suscettibile, a contrario, di sosta a tempo indeterminato.
Il contenzioso di tal fatta, tuttavia, è parecchio cospicuo poichè le multe/verbali in materia nel caso vengono solitamente annullate ovvero dichiarate illegittime solo dopo pronuncia da parte del GDP; con esibizione di documentazione pertinente ed altri mezzi istruttori.
Sentenze e Casi Pratici di Ricorso per Multe sulle Strisce Blu
Da notare anche pronuncia contra-automobilisti da parte della Corte di Cassazione ( N. 16258/2016) laddove si argomenti che la permanenza oltre il tempo pagato con ticket esposto integri un illecito amministrativo; e non un semplice inadempimento di natura contrattuale.
Pertanto sostare nelle strisce blu con l’orario scaduto comporterebbe la multa per analogia a quanto avviene con un comportamento contraddistinto da un mancato pagamento ex ante del ticket medesimo. Qualora la sosta si protraesse oltre l’orario per il quale è stata pagata la tariffa si incorrerebbe in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata; ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 co. 15 CdS .
Insomma il verbale per ticket scaduto risulta essere oggetto di molti ricorsi sia in via amministrativa (Prefetto) sia in via giurisdizionale (Giudice di Pace) ; da ciò scaturiscono orientamenti ondivaghi e parecchio distanti tra loro in accezione interpretativa. Fermo restando le sentenze della Corte di Cassazione non siano tout court vincolanti per i Giudici di merito pur costituendone traccia di lettura.
Ricorso Multa Strisce Blu: Parchimetro Senza Bancomat
A decorrere dal giorno 1° luglio 2016 (Legge di Stabilità) le Amministrazioni Comunali sono tenute a dover installare apparecchi Bancomat e /o Carte di credito /debito utili a poter addivenire a pagamento attraverso i parchimetri medesimi; tranne laddove vi sia un’oggettiva impossibilità tecnica a poter far ciò.
Da qui alcune decisioni dei GDP – già a far data dall’anno 2017 – i quali hanno stabilito che in mancanza di tali dispositivi utili al pagamento gli automobilisti potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis – e senza correre il rischio di poter essere multati – nonostante le cd strisce blu. Certamente non tutti i GDP, tuttavia, hanno seguito tale linea interpretativa nelle loro decisioni.
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