Diritto Civile

Ricorso Multa Area C Milano

Ricorso Multa Area C Milano

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Cos’è l’Area C di Milano?

L’area C è una particolare Zona a Traffico Limitato di Milano, la sua costituzione, previa approvazione con referendum da parte dei cittadini nel 2011, nasce per un duplice scopo: da una parte limitare l’impatto ambientale nel centro storico milanese, dall’altra potenziare e rafforzare il trasporto pubblico e migliorare, quindi, la qualità dei servizi urbani.

Come funziona?

L’ ”Area C” è una zona delimitata da 43 varchi sorvegliati da telecamere e che corrisponde ad una “Cerchia di Bastoni”, nella quale solo alcuni veicoli possono transitarvi nelle ore di delimitazione degli accessi, solo previo pagamento di un ticket.

Qual è la disciplina che regola l’accesso?

A far data dal 25 febbraio del 2019 la disciplina che regola l’accesso e il transito dei veicoli nella zona ZTL  nella cd “cerchia di bastoni” dell’Area C è regolamentata dalla DD 153/2019, la quale prevede il divieto di accesso tassativo dalle 7.30 alle 19.30 nei giorni feriali delle seguenti categorie di veicoli:

– veicoli complessi con lunghezza superiore a 7,50 m;

– veicoli destinati al trasporto di cose;

– veicoli in relazione alle prestazioni ambientali;

– veicoli a benzina Euro 0;

– veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4;

Tutti gli altri veicoli non rientranti nelle categorie suindicate (esempio benzina Euro 1) possono circolare previo pagamento di un ticket che va da euro 2 (esempio per i residenti) a euro 100 per i veicoli oltre i 10,50 m di lunghezza.

Quali sono i veicoli esenti?

La suindicata delibera esonera dal pagamento del ticket fino al 2022: i velocipedi e i veicoli ibridi, nonché quelli elettrici.

Giova ricordare, che la costituzione dell’Area C è tesa ad incentivare uno sviluppo urbano eco-sostenibile al fine di delimitare, soprattutto nell’area Metropolitana le immissioni di Co2, e tutelare il benessere dei cittadini, nonché del patrimonio artistico.

Come avviene la contestazione dell’infrazione?

Qualora dovesse essere accertata la violazione del divieto d’accesso dell’Area C, sul parabrezza dell’automobilista verrebbe rilasciato un “avviso di infrazione”; tale avviso è solo prodromico alla notifica del successivo verbale, il quale verrà inoltrato direttamente a domicilio dell’autore dell’infrazione e a cui, poi, seguirà l’eventuale contestazione.

Difatti, l’avviso viene posto sul parabrezza del veicolo, quale conseguenza delle seguenti infrazioni:

– violazione divieto di sosta area C;

– ticket non pagato o scaduto;

Quindi, ottenuto l’avviso di accertamento, la contestazione della multa va fatta solo a seguito della notifica del verbale corredato di eventuali rilievi fotografici, previo , in ogni caso, pagamento delle multa stessa.

Quali sono i motivi di contestazione?

Come innanzi detto l’Area C è una particolare Zona a Traffico Limitato, ne consegue che, da punto di vista legislativo, è sottoposta alla stessa disciplina; pertanto, nel proseguo della trattazione, andremo ad enucleare i più generici motivi di contestazione delle multe.

  1. Mancata deliberazione della Giunta Comunale:

Come le ZTL, anche l’Area C deve essere istituita attraverso una delibera del Consiglio Comunale e con ordinanza autorizzativa del sindaco, la mancanza di tale approvazione determinerà la nullità del relativo verbale.

Ne discende che, la multa elevata per violazione del divieto di accesso Area C, possa essere dichiarata nulla, per vizio di legittimità e violazione delle disposizioni del codice della strada in materia di istituzione delle ZTL.

In conclusione, la multa per violazione del divieto di accesso nella ZTL deve essere impugnata  qualora l’ ordinanza che ne regolamenta l’accesso non sia disposta dal Dirigente dell’ente locale che si occupi della regolamentazione del traffico urbano.

A titolo esemplificativo, non è contestabile la multa per violazione dell’accesso nell’area C, se la zona in cui sia stata contestata l’infrazione non rientri tra quelle oggetto della delibera consigliare del Comune di Milano.

  1. Ricorso per segnaletica non visibile

Tra i motivi di contestazione delle multe per violazione dei divieti di accesso nell’Area C , o in particolare nelle ZTL, vi sono le ragioni afferenti al mancato rispetto delle distanze minime della segnaletica da parte della PA.

Difatti, il Comune ha l’onere  di rispettare le distanze minime della segnaletica, vale a dire che, il cartello stradale che anticipa la ZTL deve essere posto nella distanza minima di 80 m dalla zona  a traffico limitato, e che i rilevatori devono essere visibili sia di giorno che di notte.

Al riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 23661 del 2009 ha stabilito che “ le multe elevate per accesso ZTL in difetto di precisa segnalazione degli orari nei quali i varchi sono attivi deve considerarsi nulla”..

In conclusione, la corte di legittimità riconosce la nullità della multa elevata dal Comune qualora lo stesso abbia violato le disposizioni in materia di “distanza minima”, impedendo al conducente di vedere la segnaletica e di evitare di porre in essere la violazione.

 Secondo le disposizioni del Codice della strada “ la distanza minima che deve esserci tra il segnale stradale e l’ingresso nella ZTL è di 80 m”, difatti tale distanza consente al conducente del veicolo di percepire i segnali stradali; pertanto, la mancata osservanza di tale distanza minima della segnaletica stradale può essere motivo di contestazione e di illegittimità della multa.

  1. Ricorso multa in assenza di rilievi fotografici.

Ai fini della validità della multa per violazione del divieto di accesso dell’Area C non è sufficiente la mera contestazione nel verbale del comportamento contra legem, ma è necessaria che la notifica del verbale sia corredata di documentazione fotografica;

E’ necessario, altresì, che l’impianto utilizzato non solo sia un impianto autorizzato dal Prefetto al rilievo ma che questo abbia ripreso perfettamente gli estremi della targa del veicolo riconducibile all’autore dell’infrazione.  (sent. Giudice di Pace Milano n. 11633/2017).

Sempre al riguardo, gli impianti che rilevano le infrazioni devono essere tutti omologati secondo le prescrizioni del Ministero e del Decreto della motorizzazione civile n. 25506 del 2006, pena la nullità della multa.

  1. Altri motivi di contestazione:

Sulla scorta di quanto premesso, l’Area C rientra nella disciplina delle ZTL, come tale è sottoposta ai medesimi motivi di contestazione delle infrazioni.

Orbene, prima di fare ricorso o innanzi al Prefetto o innanzi al Giudice di Pace si rende necessario valutare, preliminarmente, se effettivamente la contestazione sia fondata da validi ragioni.

Ne discende che, sarebbe sconsigliabile fare ricorso nel caso di mancato pagamento del ticket, si rischierebbe poi di aggravare la propria posizione in termini di spese.

Mentre, sarebbe preferibile fare ricorso qualora sussistano motivi afferenti a vizi di natura formale della multa, che ne inficiano la portata sanzionatoria, tali motivi sono elencati qui di seguito:

– multa illeggibile,

– errata contestazione del fatto;

– mancata indicazione delle disposizioni violate o dell’ordinanza autorizzativa;

– notifica del verbale oltre i 90 giorni dall’infrazione;

– ausiliario non autorizzato.

Come fare ricorso?

Prima di effettuare un ricorso innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace, è necessario sempre valutare preventivante le ragioni e i motivi della contestazione, infatti, nel caso in cui si avesse torto è preferibile pagare immediatamente, onde evitare la maggiorazione della sanzione e che quest’ultima, trascorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, possa poi trasformarsi in un cartella esattoriale.

Se nel caso vi fossero fondati motivi per fare ricorso e per la ragioni di cui sopra, si avranno a disposizione due strade da percorrere:

 –  il ricorso al Prefetto: viene effettuato con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, allegando i motivi della contestazione, presso l’ufficio territorialmente competente; inoltre, sullo stesso ricorso provvederà l’ufficio competente nel termine di pagamento o annullando la multa oppure disporrà un’ingiunzione di pagamento.

Contro l’ingiunzione è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione della stessa.

– il ricorso innanzi al Giudice di Pace : il ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione, purché non sia stato presentato contestuale ricorso al Prefetto, generalmente depositando in cancelleria un originale e 4 copie del ricorso, con allegazione di documenti di marche da bollo, più il pagamento del relativo contributo unificato.

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