Risarcimento Danni per Mancata Consegna Merce
Internet influenza profondamente la nostra quotidianità e le nostre abitudini.
Così, gli acquisti online o meglio dire – utilizzando la nomenclatura legislativa – i cd. contratti negoziati fuori dei locali commerciali costituiscono pratica ormai diffusa.
Sia esso un bene di prima necessità o voluttuario, è più vantaggioso reperirlo online collegandosi ai siti web dei produttori oppure alle più comuni piattaforme web di e-commerce.
L’inevitabilità perplessità che, però, emerge in occasione degli acquisti online concerne le conseguenze del mancato rispetto degli accordi prestabiliti circa le modalità di consegna (talora rimessa alla scelta del cliente, talaltra predefinita dal venditore che, in genere, si avvale di ditte specializzate in trasporto merci) ovvero le conseguenze della mancata consegna specie allorquando il corrispettivo sia già stato versato.
E’ importante, dunque, conoscere gli strumenti di tutela esistenti a fronte di tale inconveniente.
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La tutela offerta dal Codice del consumo: d.lgs. 206/2005
Il legislatore ha dettato una disciplina ad hoc per la stipula dei contratti a distanza ricomprendendo, tra questi, gli acquisti di merce online.
Im particolare, l’art. 61 cod. cons. statuisce che il venditore è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita.
Decorso tale termine il consumatore – acquirente si trova dinanzi ad una alternativa.
Se ancora interessato a ricevere la merce è opportuno contattare il venditore sollecitandolo formalmente alla consegna ed invitandolo a provvedervi entro un nuovo termine da concordare.
In alternativa, ricorrendone i presupposti normativi, può scegliere di risolvere immediatamente il contratto pretendendo la restituzione di quanto già versato a titolo di corrispettivo ed eventualmente rivolgersi alla competente autorità giudiziaria per proporre domanda di risarcimento dei danni subiti.
Responsabilità per perdita di merce durante il trasporto
La vendita online dà luogo ad una operazione complessa che, spesso, coinvolge un elevato numero di operatori commerciali ed implica il trasferimento ed il trasporto di beni per lunga distanza.
Ovviamente i rapporti intercorrenti tra i diversi soggetti coinvolti sono regolati da previsioni normative differenti.
Così, vengono in rilievo da una parte il rapporto contrattuale di compravendita tra venditore e compratore e dall’altro il rapporto di trasporto tra il venditore ed il vettore che, per eseguire il contratto di vendita, si avvale della prestazione di terzi.
Non è raro, poi, che il vettore che abbia assunto l’obbligazione di trasferire talune cose da un luogo all’altro e riconsegnarle al destinatario designato nel luogo stabilito si avvalga, a sua volta, della collaborazione di altri vettori.
Sotto il profilo normativo, è opportuno richiamare l’art. 1693, comma 1, c.c. il quale sancisce che «Il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario».
La norma postula una presunzione di responsabilità del vettore che deriva dall’obbligo su di lui gravante di custodia delle merci dal momento della presa in carico a quello di riconsegna al destinatario.
Trattasi, comunque, di una presunzione di responsabilità superabile mediante prova che la perdita del bene è dovuta ad un evento a lui estraneo e tale da non potergli essere imputato, in quanto non ricollegabile al suo inadempimento o alla sua negligenza.
Così, ad esempio, il Tribunale di Milano ha statuito che il trasportatore – per liberarsi dalla responsabilità per la perdita (o avaria) della merce trasportata- deve provare di avere concretamente adottato tutte le misure idonee a garantire la piena esecuzione del contratto di trasporto, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera denuncia, in sede penale, di aver subito una rapina o il furto della merce.
Il vettore, invero, è tenuto a compiere scelte circa i modi e tempi del trasporto idonei a ridurre al minimo il rischio di perdita del carico. In tal senso la Corte di appello di Genova ha ritenuto che la condotta dell’autista di lasciare l’automezzo in sosta, durante la notte, lungo una strada statale senza approntare alcun mezzo preventivo di difesa contro la sottrazione mediante violenza o minaccia, se non la sua sola presenza fisica si connota come gravemente colposa.
I rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto e contro questi le società di settore sono tenute a premunirsi maggiormente sicché la sottrazione della cosa trasportata non è configurabile come causa liberatoria della responsabilità del vettore, qualora le circostanze in cui si sia verificata siano tali da renderla prevedibile e, quindi, evitabile.
Non possono gravare a carico della società di trasporti i danni subiti dal terzo destinatario quando la mancata consegna dipenda da altri eventi che fuoriescono dalla propria sfera di controllo.
Si pensi all’ipotesi in cui la perdita sia dipesa da caso fortuito e/o forza maggiore, dalla natura o dai vizi delle cose stesse, o del loro imballaggio, o ancora dal fatto del destinatario che si rifiuti di ricevere la merce o fatto del mittente che, ad esempio, comunichi errati dati di consegna (i.e. indirizzo e nominativo destinatario).
Risarcimento Danni per Mancata Consegna Merce
Quando è truffa?!
I giudici di merito e di legittimità, in più occasioni, hanno affrontato la questione del rapporto tra inadempimento contrattuale per mancata consegna di un bene oggetto di compravendita online ed il reato di truffa contrattuale.
Il delitto di truffa è configurabile ogni qualvolta uno dei contraenti ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.
Secondo unanime indirizzo giurisprudenziale, gli artifizi o i raggiri possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l’obbligo di farle conoscere.
Occorre, dunque, che il comportamento di chi commette il reato sia artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno ed a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente.
Si pensi al venditore che sia consapevole dell’inesistenza del prodotto oggetto di vendita eppure induca il compratore a concludere il contratto e versare il corrispettivo.
In tal senso, la Suprema Corte con sentenza del mese di marzo 2017, ha statuito che, in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, deve ritenersi integrata la truffa contrattuale quando al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti irreperibile.
Tale circostanza evidenziava la sintomatica presenza del dolo del venditore da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line sicché l’inadempimento contrattuale costituiva l’effetto di un precostituito proposito fraudolento.
In termini diversi, invece, si è espresso il Tribunale di Napoli con sentenza dell’ottobre 2018 decidendo in un processo penale a carico di persona fisica imputata del reato di truffa per aver incassato il corrispettivo di una lavatrice mai consegnata al compratore.
Ha ravvisato, nella fattispecie, l’assenza di prova degli elementi materiali del reato di truffa e dunque di quegli artifizi e raggiri idonei a sorprendere la buona fede del compratore e che costituiscono elementi costitutivi della condotta ai fini della configurabilità stessa del reato.
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